Dal 1 gennaio 2007 Settore Edile Obbligo dell'inversione contabile |
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I documenti
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Reverse charge in edilizia Il comma 44 della finanziaria per il 2007, Legge 296/2006, ha previsto che, a decorrere dall'1.1.2007, il settore edile è interessato dall'applicazione del meccanismo del reverse charge di cui al comma 5 dell'art. 17 del Dpr 633/1972, relativamente alle prestazioni di servizi rese dai subappaltatori "trattasi di prestazione di servizi soggetta al reverse charge ex art. 17, comma 6, DPR n. 633/1972 - L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti dapprima con la Circolare 29.12.2006, n. 37/E e con la Circolare 16.02.2007, n. 11/E. Il reverse charge riguarda esclusivamente la prestazione resa in subappalto, non rilevando dunque il rapporto tra committente ed appaltatore. |
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Cos'è tecnicamente Comma 6, lett. a), art. 17 DPR 633/1972
Diventa dunque necessario seguire un percorso al fine di individuare correttamente quali sono le situazioni in cui applicare tale meccanismo: 2 - Codici Atecofin: chi emette la fattura senza iva e chi la integra devono avere codice gruppo F; Nel punto 1 dunque verrà applicato il reverse charge tra l'operatore 3 e 2 e tra gli operatori 4,5,6 e altri e l'operatore 3 il quale a sua volta applicherà il reverse charge nei confronti del secondo operatore. 3 - Rapporti Giuridici: appalti e contratti d'opera.
Nel contratto di applalto prevale l'opera sulla cessione del bene diversamente, ovviamente, la cessione si contraddistingue per la prevalenza del trasferimento del bene sulla prestazione d'opera.
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Esclusioni Sono esclusi dall'applicazione del meccanismo del reverse charge:
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Il caso degli infissi Si ripropongono di seguito alcuni casi che si possono presentare durante lo svolgimento della propria attività:
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Operativamente a) Il credito maturato dal soggetto attivo potrà alternativamente essere richiesto a rimborso in sede di dichiarazione annuale, richiesto a rimborso trimestralmente o portato a compensazione. Viene inoltre innalzato il limite massimo per le compensazioni e portato ad 1.000.000 di euro. |
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5 marzo 2007 |
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