Il presente articolo si propone di esaminare gli aspetti fiscali per le Onlus. Il capo II del Testo Unico delle Imposte sui Redditi disciplina il reddito degli Enti Non Commerciali Residenti (nel territorio dello stato).
- 1.Determinazione del reddito complessivo
- 2.Prestazioni non costituenti attività commerciali
- 3.Requisiti delle Onlus
- 4.Settori di attività
- 5.Attività connesse
- 6.Comunicazione (art. 11 D. Lgs. n. 460 del 1997)
- 7.Trattamento fiscale delle ONLUS ai fini delle imposte sui redditi
- 8.Dichiarazione dei redditi
- 9.Obblighi contabili
- 10.IRAP - Imposta Regionale sulle Attività Produttive
- 11.IVA - Imposta sul Valore Aggiunto
- 12.Altre imposte
- 13.Sanzioni per i rappresentanti legali e gli amministratori delle Onlus
1. Determinazione del reddito complessivo
La distinzione tra enti commerciali e non commerciali rileva in relazione alla diversa modalità di determinazione del reddito complessivo. Mentre per gli enti commerciali, come le società di capitali, i proventi di qualsiasi fonte confluiscono comunque in una unica categoria reddituale (reddito d'impresa), per gli enti non commerciali il reddito complessivo viene assimilato, in sostanza, a quello delle persone fisiche. Coerentemente con questa modalità di tassazione degli enti non commerciali, il comma 2 dell'articolo 143 dispone che per la determinazione del reddito complessivo si applichino le disposizioni dell'articolo 8. Non vengono inclusi nel reddito degli enti commerciali i redditi di lavoro autonomo, considerato che come quelli di lavoro dipendente sono propri delle persone fisiche. Concorrono pertanto alla formazione del reddito complessivo degli enti non commerciali i seguenti redditi:
- redditi fondiari;
- redditi di capitale;
- redditi di impresa;
- redditi diversi ed in particolare: i redditi di cui all'art. 67 del TUIR, comma 1, lett. a), b), c), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinques), d), e), f), g), h), h-bis), i), l), n).
2. Prestazioni non costituenti attività commerciali
Nella seconda parte del comma 1 dell'articolo 143 viene stabilito che non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell'art. 2195 del codice civile, in ossequio alla disposizione contenuta nell'art. 55, comma 2, lett. a) del TUIR, rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso il pagamento di corrispettivi che non eccedono i cosi di diretta imputazione. La previsione di non commercialità prevede il concorso di tre condizioni:
- l'assenza di organizzazione;
- la conformità delle prestazioni rese alle finalità istituzionali dell'ente;
- i corrispettivi non devono eccedere i costi di diretta imputazione sostenuti per le prestazioni stesse.
La condizione di cui al punto 2) può essere soddisfatta risalendo all'atto costitutivo, allo statuto o all'eventuale provvedimento legislativo che ha istituito l'ente, costituendo essi gli elementi di raffronto per l'accertamento della sussistenza del requisito stesso. Per quanto riguarda il punto 3) si precisa che i compensi conseguiti per le prestazioni rese devono remunerare solamente le spese sostenute per le prestazioni stesse e non inglobare una quota di utile.
Art. 150 (D.p.r. 917/1986 - Testo Unico delle Imposte sui Redditi)
Organizzazioni non lucrative di utilità sociale
- Per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ad eccezione delle società cooperative, non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale.
- I proventi derivanti dall'esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile.
L'articolo 150 disciplina il trattamento tributario, ai fini delle imposte sui redditi, delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse svolte dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). Questi soggetti sono stati definiti e regolamentati dal D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, art. 10, che ne ha stabilito i requisiti essenziali. Le ONLUS, sebbene siano state inserite nel capo III del TUIR e quindi nell'ambito della disciplina degli "enti non commerciali", sono individuate sulla base di criteri di qualificazione diversi da quelli degli enti non commerciali e costituiscono una autonoma e distinta categoria di enti rilevante ai fini fiscali, destinataria peraltro di un regime fiscale di favore.
3. Requisiti delle Onlus
L'art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997 individua i soggetti che possono assumere la qualifica di Onlus: associazioni, comitati, fondazioni, società cooperative ed altri enti di carattere privato con o senza personalità giuridica. Lo stesso articolo esclude espressamente dalla categoria delle ONLUS gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e di categoria. Le Onlus hanno l'obbligo di redigere lo statuto o l'atto costitutivo nella forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata e deve espressamente contenere:
- a) lo svolgimento di attività in uno o più degli undici settori tassativamente elencati nella norma;
- b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ;
- d) il divieto di distribuire, anche in modo diretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura;
- e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ed esse direttamente connesse;
- f) obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di scioglimento, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentite l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale istituita con DPCM 26 settembre 2000, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
- h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione (tale previsione normativa non si applica alle fondazioni e agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese);
- i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS" (tale previsione normativa non si applica agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese);.
- Queste clausole ovviamente costituiscono dei vincoli ai quali le Onlus devono adeguarsi.
4. Settori di attività
- Le Onlus possono operare tassativamente solo in determinati settori quali:
- 1) Assistenza sociale e socio sanitaria;
- 2) Assistenza sanitaria;
- 3) Beneficenza;
- 4) Istruzione;
- 5) Formazione;
- 6) Sport dilettantistico;
- 7) Tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089 (vedasi ora il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 45 del 24 febbraio 2004) comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409;
- 8) Tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio di rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;
- 9) Promozione della cultura e dell'arte;
- 10) Tutela dei diritti civili
- 11) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo le modalità definiti con apposito regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2003, n. 135.
- In particolare, nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi debbono essere dirette ad arrecare benefici esclusivamente ai seguenti soggetti: a) persone svantaggiate a causa di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, b) componenti di collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.
La limitatezza imposta discende dalla previsione normativa dell'art. 10, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 460, il quale individua il concetto di solidarietà sociale e circoscrive, relativamente ad alcuni settori, l'ambito operativo delle ONLUS, in funzione dei destinatari dell'attività da esse svolta. I settori di attività elencati nell'art. 10, comma 1, lett. a) del D. Lgs n. 460, vengono distinti, ai fini dell'individuazione delle finalità di solidarietà sociale, in due categorie:
- settori per i quali le finalità di solidarietà sociale sono correlate alle condizioni dei destinatari (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte, tutela dei diritti civili);
- settori, considerati naturalmente solidaristici, per i quali le finalità di solidarietà sociale si considerano "immanenti" per espressa previsione normativa (attività di assistenza sociale e socio sanitaria; beneficenza; tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente; attività di promozione della cultura e dell'arte; ricerca scientifica di particolare interesse sociale.
5. Attività connesse
Oltre alle attività svolte nel perseguimento di finalità di solidarietà sociale nei settori espressamente e tassativamente indicati dalla norma, le Onlus possono porre in essere attività a queste direttamente connesse, attività che sono delimitate dall'art. 10, comma 5, del D. Lgs. n. 460 del 1997. La norma riconduce le attività connesse a due tipologie fondamentali:
- attività analoghe a quelle istituzionali;
- attività accessorie per natura a quelle istituzionali, in quanto integrative delle stesse.
Il primo gruppo, di cui al punto 1), ricomprende le attività rese nei settori dell'assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili, nei confronti di soggetti che non versino nelle condizioni di svantaggio stabilite dall'art. 10, comm1 2 e 3, del D. Lgs. n. 460 del 1997.
Le attività del secondo gruppo, il punto 2), vengono considerate come attività strutturalmente funzionali, sotto l'aspetto materiale, a quelle istituzionali, che si sostanziano in operazioni di completamento o migliore fruibilità delle attività istituzionali, quali ad esempio la vendita di depliants nei botteghini dei musei o di magliette pubblicitarie e altri oggetti di modico valore in occasione di campagne di sensibilizzazione. Le attività connesse costituiscono fonti per il finanziamento delle attività istituzionali, ma sono assoggettate a due tassative condizioni:
- a) non devono essere prevalenti rispetto alle attività istituzionali e, dunque, queste ultime devono costituire le attività principali;
- b) i loro proventi non devono superare il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione.
Il criterio della prevalenza comporta l'esame di una pluralità di elementi rilevanti ai fini del raffronto fra attività istituzionali e attività direttamente connesse, quali ad esempio gli investimenti, l'impiego delle risorse ministeriali ed umane e il numero delle prestazioni effettuate (cfr. circ. n. 168/E del 26 giugno 1998). La verifica deve necessariamente essere effettuata in ciascun periodo d'imposta e in relazione ad ogni singolo settore. Il criterio della prevalenza è autonomo rispetto all'ulteriore criterio indicato al punto b) il quale prende in esame i proventi delle attività direttamente connesse in rapporto alle spese complessive dell'organizzazione. Il superamento dei limiti sopra riportati comporta la perdita della qualifica di ONLUS.
6. Comunicazione (art. 11 D. Lgs. n. 460 del 1997)
I soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997, che intendono avvalersi delle agevolazioni dal decreto, devono darne comunicazione alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale, utilizzando l'apposito modello approvato con il D.M. 19 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1998. Va specificato che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 luglio 2003, n. 266, all'art. 2, ha previsto che alla comunicazione debba essere allegata una dichiarazione sostitutiva, resa e sottoscritta dal rappresentante della Onlus, nella quale vengano attestate le attività svolte e il possesso dei requisiti di cui all'art. 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460. In sostituzione della dichiarazione può essere allegata copia dello statuto o dell'atto costitutivo. Tale previsione permette un controllo preventivo all'amministrazione sulle organizzazioni che chiedono l'iscrizione all'anagrafe unica delle Onlus. La dichiarazione insieme alla comunicazione (o eventualmente copia dello statuto o dell'atto costitutivo), di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 23 gennaio 2004, devono essere spedite in plico, senza busta raccomandato con avviso di ricevimento o consegnato in duplice esemplare alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle entrate. Una volta pervenuta la comunicazione, la Direzione Regionale procede alla verifica della regolarità del modello di comunicazione, della sussistenza dei requisiti e della presenza della dichiarazione sostitutiva ovvero dello statuto o dell'atto costitutivo. Al termine del controllo la Direzione procede con l'iscrizione del soggetto all'anagrafe unica delle Onlus e comunica all'ente l'avvenuta iscrizione, o l'eventuale diniego, entro 40 giorni dal ricevimento della comunicazione. Nel caso in cui la Direzione non provveda all'invio delle comunicazioni nei termini previsti, l'interessato si intende iscritto all'anagrafe delle Onlus. L'iscrizione ha effetto costitutivo del diritto ad usufruire delle agevolazioni fiscali di cui al D. Lgs. n. 460 del 1997, così come stabilito dall'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 luglio 2003, n. 266. Lo stesso decreto, all'art. 4, stabilisce che l'organizzazione usufruisce delle agevolazioni a seguito dell'iscrizione, i cui effetti retroagiscono alla data di effettuazione della comunicazione. Il secondo comma dell'art. 4 stabilisce che gli effetti dell'iscrizione retroagiscono alla data di redazione dello statuto o dell'atto costitutivo, se in forma di atto pubblico, ovvero alla data di autenticazione o di registrazione degli atti stessi, se redatti nella forma di scrittura privata autenticata o registrata, qualora la comunicazione sia stata effettuata entro il termine previsto dall'art. 11, comma 1, del D. Lgs. n. 460 del 1997 (trenta giorni da tali date). La tardiva comunicazione non comporta la perdita dei benefici fiscali ma decorreranno, a seguito dell'iscrizione, dalla data di effettuazione della comunicazione (cfr. circolare 22/E del 16 maggio 2005).
7. Trattamento fiscale delle ONLUS ai fini delle imposte sui redditi
L'art. 150 del TUIR distingue le attività istituzionali dalle attività connesse. Le prime sono infatti del tutto escluse dall'area della commercialità, conseguentemente tali attività sono completamente irrilevanti ai fini delle imposte sui redditi. Le attività connesse diversamente mantengono la loro natura di attività commerciali ma non concorrono, per espressa previsione contenuta nel comma 2 dell'art. 150, alla formazione del reddito imponibile. Il diverso trattamento tributario fra attività istituzionali e attività connesse ha conseguenze anche sul piano degli adempimenti contabili prescritti alle organizzazioni lucrative di utilità sociale. L'art. 20-bis, comma 1, lett. b), del D.P.R. 600 del 1973, stabilisce l'obbligo, limitatamente alle attività connesse, della tenuta delle scritture contabili previste dalle vigenti disposizioni fiscali per gli esercenti attività commerciali. Le agevolazioni recate dall'art. 150 interessano esclusivamente il reddito di impresa. Pertanto le ONLUS sono assoggettate ad imposizione relativamente alle categorie dei redditi fondiari, di capitale e diversi. Sono produttivi di reddito fondiario gli immobili delle Onlus adibiti allo svolgimento delle attività di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 460 del 1997, come chiarito dalla circolare n. 244/E del 28 dicembre 1999. Sono inoltre produttivi di reddito fondiario gli immobili di proprietà delle Onlus concessi in locazione, anche se trattasi di immobili vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 (poi decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490 e ora decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137") e destinatari dell'attività di tutela e valorizzazione dei beni di interesse storico-artistico, svolta istituzionalmente dall'ente (risoluzione 6/E del 10 gennaio 2002).
8. Dichiarazione dei redditi
L'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi non sussiste né per le attività istituzionali svolte dalle Onlus, né per quelle direttamente connesse, trattandosi di attività decommercializzate, oppure non concorrenti alla formazione del reddito imponibile, come previsto, rispettivamente, dai commi 1 e 2 dell'art. 150. Allo stesso modo i redditi di cui all'art. 44 del Tuir, percepiti dalle Onlus, non devono essere dichiarati in quanto assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. Le Onlus dunque sono tenute alla presentazione della dichiarazione dei redditi solamente nel qual caso debbano dichiarare redditi fondiari e/o redditi diversi. Ciò però non vale per le cooperative sociali che devono compilare comunque il modello Unico - Società di Capitali, Enti non Commerciali ed Equiparati, poiché ad esse torna applicabile il regime fiscale proprio delle società di capitali di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) del Tuir. In conclusione si precisa che i soggetti considerati Onlus limitatamente ad alcune attività devono dichiarare eventuali redditi derivanti da attività commerciali, diverse da quelle proprie dei settori Onlus e da quelle direttamente connesse. Per quanto non specificamente disciplinato, l'art. 26 del D. Lgs. n. 40 del 1997, stabilisce, con una norma di carattere residuale, che si applica alle Onlus la normativa relativa agli enti non commerciali.
9. Obblighi contabili
L'art. 20-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 25 del D. Lgs. n. 460 del 1997, prevede che a fronte delle agevolazioni tributarie riconosciute alle onlus, vi siano parimenti degli obblighi formali e contabili. Il comma 1, alla lettera a), dispone in via generale nei confronti delle Onlus l'obbligo di redigere, relativamente all'attività complessivamente svolta, comprensiva cioè sia dell'attività istituzionale che delle attività connesse, scritture contabili cronologiche e sistematiche redatte in modo da conferire trasparenza a tutte le operazioni poste in essere relativamente a ciascun periodo della gestione. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, deve essere redatto un apposito documento contenente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Onlus, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali. Il documento dovrà quindi riportare il bilancio o rendiconto annuale, previsto dall'art. 10, comma 1, lett. g) del D. Lgs. n. 460 del 1997.
Non vengono richieste particolari formalità di vidimazione o di bollatura, tuttavia dev'essere osservato l'obbligo di conservazione delle scritture e della relativa documentazione ai sensi dell'art. 22 de. D.P.R. n. 600 del 1973. Il comma 2 considera assolti gli obblighi di cui al precedente comma 1, lett. a), qualora la contabilità della Onlus consti del libro giornale, tenuto in conformità a quanto stabilito dall'art. 2216 del codice civile e del libro inventari di cui all'art. 2217 del codice civile.
Il comma 1, alla lettera b), dell'art. 20-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, impone alle Onlus, relativamente all'attività direttamente connesse a quelle istituzionali, di tenere le scritture contabili previste dagli artt. 14, 15, 16 e 18 del D.P.R. n. 600 del 1973 in aggiunta a quelle prescritte dalla precedente lett. a), le quali riguardano tutte le attività, istituzionali e connesse, svolte dalla Onlus. Sempre il comma 1, alla lettera b), consente alle Onlus che conseguono annualmente, in relazione alle attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ricavi per un ammontare non superiore a 15.493,71 euro o a 25.822,84 euro, rispettivamente per le attività di prestazione di servizi e per gli altri casi, di assolvere gli adempimenti contabili, in luogo di quelli prescritti in via generale ai fini dell'Iva e quelli prescritti per le attività connesse ai fini delle imposte sui redditi, secondo le disposizioni di cui all'art. 3, comma 166, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Una ulteriore semplificazione in relazione agli adempimenti contabili è prevista, dal comma 3 dell'art. 20-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, per le Onlus che nel corso del periodo di imposta non abbiano conseguito, dall'esercizio delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse, proventi per un ammontare superiore a 51.645,69 euro. Le Onlus in possesso di tale requisito possono tenere per l'anno successivo, in luogo delle scritture contabili cronologiche e sistematiche di cui al comma 1, lett. a), dell'art. 20-bis, del D.P.R. n. 600 del 1973 (ferme restando ovviamente le scritture contabili prescritte per le attività connesse dallo stesso art. 20-bis, lett. b) e gli adempimenti contabili stabiliti ai fini Iva) nonché della situazione patrimoniale, economica e finanziaria ivi prevista, il rendiconto delle entrate e delle spese complessive nei termini e nei modi di cui all'art. 20, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973.
Il rendiconto dovrà pertanto essere redatto entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e, ove necessario per motivi di chiarezza e trasparenza, potrà essere accompagnato da una relazione illustrativa.
Il comma5 stabilisce che le Onlus i cui proventi complessivi superino, per due anni consecutivi, l'ammontare di 1.032.913,80 euro debbano predisporre, in allegato al bilancio ed al rendiconto, una relazione di controllo sottoscritta da uno o più iscritti nel registro dei revisori contabili.
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Attività istituzionali |
Attività connesse |
Regime fiscale |
Regime speciale di esonero dalla tenuta della contabilità stabilito dall'art. 20-bis del D.P.R. n. 600 del 1973. |
Ordinario, semplificato, forfetario a seconda dell'ammontare annuale dei ricavi. |
Tipo di contabilità |
Vedi obblighi contabili |
Contabilità ordinaria, semplificata a seconda dell'ammontare annuale dei ricavi. |
Opzioni |
Nessuna |
Nessuna |
Obblighi contabili |
Rendiconto delle entrate e delle spese per tutte le attività istituzionali e connesse al di sotto dei 51.645,69 euro. Libro giornale e libro degli inventari |
Regime ordinario: Libro giornale, inventari, libri iva, scritture ausiliarie, registro cespiti, redazione bilancio e inventario.
Regime semplificato normale: registri iva (acquisti, vendite, corrispettivi) integrati con le indicazioni delle rimanenze.
Regime forfetario: registri iva, in alternativa si possono annotare i costi e i ricavi nei prospetti conformi all'apposito modello. |
10. IRAP - Imposta Regionale sulle Attività Produttive
Presupposto dell'Irap è l'esercizio abituale di una attività diretta alla produzione o allo scambio di beni e servizi; tale attività è soggetta ad Irap anche se non ha carattere commerciale. A seconda che si riferisca ad attività istituzionali, attività commerciali o attività commerciali in regime forfetario, vi è una differenziazione nella determinazione della base imponibile.
a) Per gli enti che svolgono esclusivamente attività istituzionale, la base imponibile si determina con riferimento al cosiddetto metodo retributivo, ed è costituita dall'ammontare di:
- - retribuzioni spettanti al personale dipendente;
- - compensi per il personale assimilati al reddito di lavoro dipendente (entrate di natura eterogenea, assimilate dal punto di vista fiscale ai redditi di lavoro dipendente, quali ad esempio le borse di studio o di formazione professionale, o ancora le indennità per pubbliche funzioni);
- - compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative (ha per oggetto la prestazione di attività svolte in modo continuativo ma senza vincolo di subordinazione e senza impiego di mezzi organizzati a favore di un determinato soggetto - committente. Ai fini fiscali il reddito percepito dai collaboratori è assimilato a quello di lavoro dipendente);
- - compensi erogati per attività di lavoro autonomo occasionale.
b) Per gli enti che svolgono oltre all'attività istituzionale anche attività commerciale, la base imponibile si determina con riferimento al cosiddetto metodo misto, il quale richiede che le due attività siano distintamente identificabili. Per l'attività istituzionale, l'Irap si applica con il metodo retributivo di cui al sub a), tenendo presente che non vanno considerati i compensi e le retribuzioni relativi al personale impiegato nell'attività commerciale. Per la parte commerciale la base imponibile si determina applicando le regole proprie previste per le imprese commerciali.
c) L'ente che determina il reddito con regime forfetario ha la facoltà di calcolare l'Irap assumendo come base imponibile dell'attività commerciale, la somma dei seguenti elementi:
- . il reddito d'impresa determinato forfetariamente;
- . le retribuzioni spettanti al personale dipendente;
- . i compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative;
- . i compensi erogati per attività di lavoro autonomo occasionale;
- . gli interessi passivi.
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE |
Attività istituzionale |
Attività commerciale |
Attività commerciale in regime forfetario |
- retribuzioni personale dipendente
- redditi assimilati a quello dipendente
- compensi co.co.co.
- compensi erogati per attività lavoro autonomo occasionale |
- ricavi e proventi attività commerciale
MENO
- costi materie prime
- costi servizi
- costi godimento beni di terzi
- ammortamenti
- variazioni rimanenze
- oneri diversi di gestione |
- reddito determinato forfetariamente
PIÚ
- retribuzioni personale dipendente
- compensi co.co.co.
- compensi erogati per attività lavoro autonomo occasionale
- interessi passivi |
11. IVA - Imposta sul Valore Aggiunto
Enti non commerciali
Gli enti non commerciali sono soggetti passivi di imposta ai fini Iva solo per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio dell'attività commerciali o agricole. Sono in ogni caso considerate commerciali le seguenti attività:
- cessione di beni nuovi prodotti per la vendita;
- erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore;
- gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
- gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazione di pasti;
- trasporto e deposito (merci e persone);
- organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
- prestazioni alberghiere o di alloggio,
- servizi portuali e aeroportuali;
- pubblicità commerciale;
- telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
Per l'attività commerciale, l'Iva si determina nei modi ordinari con possibilità di detrarre l'imposta sugli acquisti, solo se contabilmente separata dall'attività istituzionale.
Regime speciale Iva della Legge n. 398 del 1991
Per i soggetti ammessi a tale regime, l'Iva viene determinata forfetariamente. All'Iva incassata sui corrispettivi relativi alle attività commerciali, si applicano le seguenti detrazioni forfetarie:
Tipologia di prestazione |
Detrazioni forfetarie |
Prestazioni di sponsorizzazione |
10% |
Cessioni/concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica |
33,33% |
Proventi commerciali generici (vendita biglietti, prestazioni pubblicitarie, ecc.) |
50% |
L'Iva a debito deve essere versata trimestralmente mediante delega unica di pagamento (F24), entro il giorno sedici del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, con possibilità di utilizzare in compensazione eventuali crediti provenienti dalle dichiarazioni dei redditi o Iva o dei sostituti di imposta.
ONLUS
Le Onlus sopportano l'Iva come consumatori finali. Nello svolgimento di attività istituzionali o connesse, le Onlus possono effettuare anche cessioni di beni o prestazioni di servizi dietro corrispettivi, assoggettando ad Iva solo le attività qualificabili come commerciali (indipendentemente dalla "decommercializzazione" stabilita ai fini delle imposte sui redditi).
Se svolte dalle Onlus sono esenti dall'applicazione dell'Iva le seguenti attività:
- trasporto di malati o feriti con veicoli equipaggiati per tali fini (art. 10, n. 15, D.P.R. n. 633 del 1972);
- prestazioni di ricovero e cura (art. 10, n. 19);
- prestazioni educative dell'infanzia (art. 10, n. 20);
- prestazioni socio sanitarie (art. 10, n. 27-ter).
Se svolte nei confronti delle Onlus.
- sono escluse dall'applicazione dell'Iva le prestazioni di divulgazione pubblicitaria volte alla promozione delle attività istituzionali delle Onlus, rese a titolo gratuito (art. 3, comma 3, D.P.R. n. 633 del 1972);
- sono altresì esclusi i proventi da raccolte pubbliche di fondi occasionali in concomitanza di ricorrenze o celebrazioni;
- sono esenti le cessioni gratuite di beni per i quali è stata recuperata l'imposta all'atto dell'acquisto o dell'importazione.
Le Onlus non sono obbligate a emettere ricevuta o scontrino fiscale per le sole attività istituzionali; mentre sono obbligate ad emettere ricevuta o scontrino fiscale per le attività connesse. Rimane tuttavia, per le attività di natura commerciale (sia istituzionali che connesse), l'obbligo di emissione della fattura, fatta eccezione per le attività di commercio al minuto.
12. Altre imposte
- Ritenute alla fonte: sui contributi corrisposti dagli Enti Pubblici alle Onlus non si applica la ritenuta d'acconto del 4%;
- Imposta di bollo: è prevista l'esenzione assoluta dall'imposta di bollo per gli atti, documenti, istanze, contratti, copie conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni, attestazioni fatte o richieste da Onlus;
- Tassa sulle concessioni governative: è prevista l'esenzione totale dalle tasse sulle concessioni governative per tutti gli atti e provvedimenti riguardanti le Onlus;
- Imposta sulle successioni e donazioni: è prevista l'esenzione totale dell'imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti di beni o diritti a favore delle Onlus;
- Tributi locali: è previsto che gli Enti Locali Territoriali (comuni, province, regioni, province autonome di trento e bolzano) possano deliberare a beneficio delle Onlus, la riduzione o l'esenzione dai tributi di loro competenza: ICI, imposta pubblicità e affissioni, ecc..;
- Imposta di registro: per gli atti di trasferimento della proprietà immobiliare e per quelli traslativi o costitutivi di diritti reali di godimento (uso, usufrutto, abitazione, ecc.) effettuati nei confronti delle Onlus, il pagamento dell'imposta di registro è previsto in misura fissa, a condizione che sia espressamente dichiarata nell'atto costitutivo l'intenzione di utilizzare i beni direttamente per le proprie attività ed entro due anni dall'acquisto. L'imposta di registro in misura fissa si applica anche agli atti costitutivi e modificativi dello statuto delle Onlus;
- Imposta sugli intrattenimenti: è prevista l'esenzione totale dell'imposta sugli intrattenimenti per le attività spettacolistiche svolte dalle Onlus, a condizione che:
- siano svolte occasionalmente;
- siano realizzate nell'ambito di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- sia data comunicazione alla SIA, territorialmente competente, prima dell'inizio della manifestazione
- Lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza: le Onlus che organizzano lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza devono darne comunicazione, almeno trenta giorni prima, al Prefetto competente e al Sindaco del Comune interessato dalla manifestazione. Nell'ambito delle disposizioni che regolano le manifestazioni a premi, è contenuta una disposizione di favore, che prevede la devoluzione alle Onlus dei premi non assegnati o non ritirati nei concorsi a premio, diversi da quelli rifiutati.
13. Sanzioni per i rappresentanti legali e gli amministratori delle Onlus
L'art. 28 del D. Lgs. n. 460 del 1997 prevede specifiche sanzioni nei confronti dei rappresentanti legali o degli amministratori di enti che abbiano indebitamente fruito del regime agevolativo previsto in favore delle Onlus. Il comma 1, alla lett. a), del suddetto articolo, prevede la sanzione amministrativa da 1.032,91 euro a 6.197,48 euro nei confronti dei rappresentanti legali e dei membri degli organi amministrativi di enti che abbiano usufruito dei benefici recati dal D. Lgs. n. 460 del 1997, in assenza dei necessari requisiti di carattere soggettivo od oggettivo espressamente previsti dal comma 1 dell'art. 10 del decreto citato o che abbiano violato il divieto di svolgere attività diverse da quelle espressamente previste dallo stesso art. 10 o ancora il divieto di distribuzione di utili o avanzi di gestione. La mancata comunicazione prescritta dall'art. 11, comma 1, D. Lgs. n. 460 del 1997, comporta una sanzione amministrativa da 103,29 euro a 1.032,91 euro nel qual caso l'ente abbia comunque usufruito delle agevolazioni riservate alle Onlus. Una ultima fattispecie di violazione riguarda lo scorretto utilizzo dell'acronimo ONLUS ovvero di altre parole, anche il lingua straniera, o locuzioni analoghe a trarre in inganno circa la qualifica dell'ente. In questo caso la sanzione è determinata in misura variabile da un minimo di 309,87 euro ad un massimo di 3.098,74 euro. Competente ad irrogare le sanzioni amministrative è l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di domicilio fiscale dell'ente e per la determinazione delle stesse deve farsi riferimento all'art. 7 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. In capo ai rappresentanti legali e agli amministratori delle Onlus sussiste, in ogni caso, la responsabilità solidale per le imposte dovute, le relative sanzioni e gli interessi maturati.
Thursday, July 20, 2006
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